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Fondi pensione 

Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.

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Forme pensionistiche individuali 

Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.

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Franchigia assoluta 

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

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Franchigia relativa 

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

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Franchigia/scoperto 

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

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