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Fondi pensione 

Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori (dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti. I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico). Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario finanziario abilitato (impresa di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio), possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali i fondi chiusi non esistono o non operano. Decorso un certo periodo di tempo dall’adesione è tuttavia possibile per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto o a una forma pensionistica individuale.

Forme pensionistiche individuali 

Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche previste dalla legge.

Franchigia assoluta 

La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa 

In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l’applicazione o meno della franchigia dipende dall’entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all’ammontare della franchigia l’assicuratore non corrisponde l’indennizzo, ma se il danno è superiore l’assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/scoperto 

Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

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